Normativa

La normativa sismica in Italia: l’evoluzione

22 Giugno 2018

L’Italia è un territorio dalla forte vocazione sismica; sebbene dati veri e propri di questi eventi, soprattutto intorno all’anno 1000, sono difficili da conoscere e interpretare in quanto classificabili solo per l’evidenza del danno, esiste un Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani (CPTI11) realizzato dall’INGV. Particolare attenzione meritano due eventi, i cui effetti furono particolarmente distruttivi con una magnitudo Mw pari a 6; il terremoto del 1627 e quello del 1646. Quello del 30 luglio 1627, che fu particolarmente gravoso nella zona del Sannio e delle puglie, è uno dei più forti di quell’epoca con una magnitudo Mw Richter pari a 6.7 e un’intensità epicentrale I0 10 MCS. A seguito di questo tragico evento fu brevettato il primo metodo antisismico conosciuto in Italia, noto come “costruzione baraccata alla beneventana”.

La normativa sismica: il primo regolamento edilizio

Il 5 febbraio del 1783 un altro evento sismico colpì il sud Italia e nello specifico la Calabria; le scosse dei mesi successivi porteranno ad un bilancio finale di circa 35000 vittime e viene emessa la Legge del Marzo 1784 denominata “Istruzioni per la ricostruzione di Reggio” in cui si conferma l’utilizzo del sistema baraccato istituendo così il codice borbonico antisismico.

Nel 1859 con il terremoto di Norcia e a seguito di quello che colpì il napoletano nel 1857 che fece 12000 vittime, il Governo Pontificio di Pio IX emanò il Regolamento edilizio nel quale si fissarono 4 limiti fondamentali:

  • altezza massima della struttura pari a 8.5 m;
  • spessore minimo delle murature che, anche per quelle interne, doveva essere 60 cm;
  • le murature esterne dovevano avere una scarpata di almeno un ventesimo dell’altezza;
  • si definiva il collegamento tra muri interni ed esterni.

Nel 1884 a seguito del terremoto di Casamicciola (Ischia) venne emessa la Legge n.1985 del 5 marzo del 1884 in cui si definivano:

  • altezza massima delle nuove costruzioni pari a 10 m;
  • vietate le costruzioni spingenti;
  • limitati gli aggetti ai balconi a 60 cm.

Nei primi anni del ‘900, con il Regio Decreto n. 193 del 18 Aprile 1909 (G.U. n. 95 del 22 Aprile 1909), nascono le “Norme tecniche ed igieniche obbligatorie per le riparazioni ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici pubblici e privati nei luoghi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 e da altri precedenti elencati nel R.D. 15 aprile 1909 e ne designa i Comuni.” e Circolare n. 2664 del 20 Aprile 1909 “Istruzioni tecniche”. Nello specifico vengono riportate:

  • l’esclusione delle strutture spingenti;
  • il collegamento fra le strutture;
  • la limitazione di 5 metri tra le strutture portanti;
  • che le costruzioni fossero realizzate con “…. una ossatura in legno, di ferro, di cemento armato o di muratura armata”, limitando la muratura, in mattoni o in blocchi di pietra squadrata o listata, alle costruzioni di un solo piano;
  • esclude l’edificabilità su siti inadatti (paludosi, franosi, ecc…).

Con la legge n.64 del 2 febbraio 1974 si approva il primo documento che prevede una classificazione sismica nazionale del territorio e si iniziano a definire le prima norme tecniche.

Dagli anni ’90 alle NTC 2018

Sulla base delle indicazioni emanati dalla legge 64 sono stati emanati vari decreti tra cui quelli relativi ai carichi e sovraccarichi e quelli contenenti prescrizioni per le costruzioni in zona sismica, culminati in due distinti D.M. emanati il 16/01/1996. Il Decreto Ministeriale del 9 Gennaio 1996. (G.U. n.29 del 5/02/1996) “Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in c.a. normale e precompresso e per le strutture metalliche” segna un passaggio importante. Emanato sulla base delle indicazioni della Legge n. 1086 del 5 Novembre 1971. Con tale Decreto:

  1. non si fa più riferimento al numero di piani di un edificio, ma alla sua altezza massima;
  2. anche nelle zone sismiche è possibile adottare il metodo di verifica agli stati limite oltre a quello alle tensioni ammissibili;
  3. vengono limitati i danni alle parti non strutturali ed agli impianti attraverso il controllo degli spostamenti;
  4. si introduce un coefficiente di risposta R dipendente dal periodo della struttura per la definizione delle forze sismiche.

Nel 2003  con l’Ordinanza del Consiglio dei Ministri OPCM n. 3274 del 20 Marzo 2003 (G.U. n. 105 del 8/05/2003) nasce il documento “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”. Per la prima volta si recepivano i contenuti degli Eurocodici, rendendo obbligatorio il calcolo semiprobabilistico agli stati limite e l’analisi dinamica con spettri di risposta. La progettazione inizio a favorire la plasticizzazione di alcune parti della struttura rispetto ad altre (Criterio di Gerarchia delle Resistenze). Essa inoltre conteneva i criteri per l’individuazione, formazione ed aggiornamento delle zone sismiche, introducendo una quarta zona a bassa sismicità, dove tutto il territorio nazionale venne classificato come sismico e suddiviso in 4 zone, caratterizzate da pericolosità sismica decrescente.

D.M. 14/01/2008: “Norme Tecniche per le Costruzioni” entrata in vigore nel 1 luglio 2009 a seguito del terremoto dell’Aquila dell’aprile 2009. Nonostante qualche dettaglio che ricorda il passato, questa norma rappresenta un pieno recepimento degli Eurocodici, che sono espressamente richiamati come norme utilizzabili in Italia. Essa ribadisce la centralità del metodo semiprobabilistico agli stati limite nella verifica della sicurezza delle costruzioni. Il metodo delle tensioni ammissibili viene ancora citato, ma il suo utilizzo è limitato al caso di edifici ordinari ricadenti in zone a bassissima sismicità.

Dopo circa 10 anni di essenza di decreti o circolari riguardanti aggiornamenti o supplementi alla normativa sismica, è stato pubblicato e da poco entrato in vigore il Nuovo D.M. 17/01/2018 “Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni”. Tale Decreto porta in sé alcuni differenze rispetto al precedente, non molto rilevanti, ma sicuramente risulta essere più chiaro ed esaustivo su molti aspetti, nei riguardi di verifiche di resistenza, duttilità, aspetti geometrici ecc.

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