Normativa

SismaBonus: le modalità di cessione del credito

8 Agosto 2018

La difficoltà iniziale del SismaBonus ha riguardato la cessione del credito. Nel Decreto iniziale si parlava di questa possibilità senza definire i soggetti e le modalità; con il provvedimento 108572 dell’8 giugno 2017 l’Agenzia delle Entrate illustra le modalità per cedere ai fornitori e ad altri soggetti privati la detrazione per interventi antisismici e opere per la messa in sicurezza delle parti comuni condominiali ma con esclusione degli istituti di credito e degli intermediari finanziari, con facoltà per il cessionario che riceve il credito di successiva rivendita dello stesso beneficio.

Il credito di imposta può essere ceduto a soggetti terzi (privati anche esercenti attività commerciale, diversi da banche o intermediari finanziari), così come attualmente previsto per il “SismaBonus condomini” (articolo 1, legge 232/2016).

Le modalità di cessione del credito

Posta questa condizione la cessione del credito d’imposta può essere effettuata da:

  • condomini che hanno ottenuto il SismaBonus;
  • cessionari del credito ovvero quei soggetti che hanno ricevuto il credito da condomini beneficiari del SismaBonus e possono a loro volta cederlo ad altri soggetti.

Per condomini si intendono sia i contribuenti che sono tenuti al pagamento dell’Irpef o dell’Ires, sia i condomini che rientrano nella cosiddetta no tax area, ovvero gli incapienti, che non effettuano il pagamento dell’Irpef. Per poter cedere il credito è necessario tuttavia rientrare tra i beneficiari del bonus.

Il credito può essere ceduto a:

  • fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi antisismici e di messa in sicurezza su parti comuni condominiali;
  • altri soggetti privati diversi dai fornitori, tra cui persone fisiche che esercitano attività di lavoro autonomo o di impresa;
  • società ed enti.

SismaBonus: le novità per il 2018

Con l’approvazione della legge numero 205 del 27 dicembre 2017, entrata in  vigore  il  1 gennaio 2018,  viene  approvata  la Legge di Bilancio 2018 da parte del  Senato  della  Repubblica.  All’interno del documento, viene confermato l’utilizzo del SismaBonus per l’anno 2018 anche se si riscontrano ben poche novità rispetto allo strumento approvato nell’anno precedente. Nello specifico:

  • il disegno di legge dispone l’utilizzo di tutte le detrazioni (riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia, SismaBonus) da parte degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e assimilati. Le detrazioni maggiorate previste per gli interventi antisismici (c.d. sisma bonus) possono essere utilizzate anche dagli IACP e assimilati su immobili di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • si eleva il tetto dell’ammontare delle spese a 136 mila euro (dai 96 mila precedenti) quando i lavori hanno la congiunta finalità di riqualificare energeticamente l’edificio e di ridurne il rischio Sempre il nuovo comma 2-quater.1 prevede inoltre un potenziamento delle detrazioni che salgono all’80% nel caso di riduzione di una classe di rischio sismico e all’85% nel caso che gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori;
  • si proroga fino al 31 dicembre 2018 l’utilizzo di tale strumento.

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