Normativa

Intervista al prof. Luigi Petti sulle NTC 2018

16 Aprile 2018

Dopo aver affrontato le novità delle NTC 2018 attraverso dei focus dedicati sulle strutture in cemento armatoacciaiolegno, muratura e opere geotecniche, abbiamo colto l’occasione per conoscere anche il punto di vista accademico sulla questione. A questo proposito, abbiamo intervistato il prof. ing. Luigi Petti, docente associato di Tecnica delle Costruzioni presso l’Università degli Studi di Salerno, presidente di LACE e membro del Comitato Scientifico di Soft.Lab.

Professore, la pubblicazione delle Norme arriva dopo anni di continui rilanci e ritardi; cosa cambia per lo strutturista?

Le NTC 2018 appena varate, in continuità con le NTC 2008, rappresentano un ulteriore passo verso una maggiore integrazione del nostro quadro normativo nei confronti degli Eurocodici. Sebbene lo schema del nuovo testo rispecchi quello delle precedenti norme, sono state introdotte numerose innovazioni e chiariti alcuni aspetti che hanno determinato zone d’ombra nelle NTC 2008. Tra tutti, evidenzio due aspetti di particolare interesse per i professionisti: le verifiche degli elementi secondari e la possibilità di progettare strutture non dissipative. Per quanto attiene alle verifica prestazionale dei cosiddetti elementi secondari e, più in particolare, degli impianti, le nuove norme individuano ora esplicitamente le prestazioni da raggiungere per le differenti classi d’uso, richiedendone in maniera esplicita la verifica di stabilità ovvero di funzionalità in considerazione della rilevanza della costruzione. Questo aspetto, già richiamato ma non definito esplicitamente nelle vecchie norme, rappresenta un notevole passo avanti verso una reale progettazione integrata in cui le componenti strutturali, architettoniche ed impiantistiche non possono essere considerate separatamente. Di notevole interesse risulta inoltre la possibilità di progettare costruzioni non dissipative, permettendo alle NTC 2018 di usare un fattore di comportamento (nuovo termine con cui si indica il fattore di struttura) fino a 1,5 nei confronti delle verifiche allo Stato Limite di Salvaguardia della Vita. In tal modo si aprono nuovi scenari per i professionisti che potrebbero valutare la possibilità di progettare, in alcuni casi, strutture non duttili senza aggravi di spesa e con importanti ricadute sulla semplificazione dell’esecuzione. Nel caso invece delle strutture duttili, ora è possibile verificare (e quindi progettare) la duttilità dei singoli elementi strutturali, consentendo al progettista, in ultima analisi, la possibilità di ottimizzare i dettagli costruttivi e quindi contenere i costi di costruzione; naturalmente è sempre possibile adottare le prescrizioni e le regole per i dettagli costruttivi similmente a quanto era già previsto nelle NTC 2008.

Tra le novità del nuovo testo c’è sicuramente il Capitolo 8 riguardante le Costruzioni Esistenti. Il testo, per questi fabbricati, riporta livelli di sicurezza più bassi rispetto a quelli di nuova costruzione. Può aiutarci a fare chiarezza?

Per quanto attiene alle costruzioni esistenti, le nuove norme chiariscono meglio i principi alla base delle verifiche e definiscono finalmente in modo esplicito i coefficienti di sicurezza minimi, ovvero l’incremento degli stessi, da raggiungere con gli interventi di miglioramento o adeguamento. A tal proposito, è interessante evidenziare che le tipologie di interventi previste, pur rimanendo le stesse, vengono dichiarate nella nuova norma in ordine inverso: interventi di riparazione locale, interventi di miglioramento, interventi di adeguamento. Tale circostanza va letta come un chiaro intento di perseguire un incremento diffuso della sicurezza complessiva delle costruzioni esistenti, innanzitutto mediante interventi locali in grado di mitigare i meccanismi ed i comportamenti locali fragili. A tal proposito, la nuova norma riporta esplicitamente che l’incremento del livello di sicurezza si persegue, essenzialmente, operando sulla concezione strutturale globale con interventi “anche locali”. È interessante evidenziare, inoltre, che la norma amplia i casi in cui è necessario procedere alla verifica della sicurezza, prevedendo, tra l’altro, l’obbligo di procedere a verifica nei casi di opere realizzate in assenza o difformità dal titolo edilizio abilitativo o in difformità alle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della costruzione. Tale innovazione pone definitivamente termine al cosiddetto certificato di idoneità statica introdotto dalla L.47/85. Tra le numerose ulteriori innovazioni, è utile evidenziare ancora che ora la norma definisce in modo chiaro quando risulta obbligatorio procedere alla verifica delle fondazioni che, come è noto, ha rappresentato uno degli aspetti critici nell’ambito della pratica professionale in considerazione sia delle difficoltà e dei costi di accertamento che dell’importanza del ruolo delle fondazioni sulla sicurezza statica e sismica dell’edificio nel suo complesso. In ogni caso, l’applicazione piena di tale capitolo potrà avvenire solo a seguito dell’emanazione della Circolare ancora in fase di approvazione.

In merito al ritardo di pubblicazione della Circolare Ministeriale, il CSLP si è espresso sostenendo che “per quanto non in contrasto con quanto riportato dalle NTC 2018, si potranno seguire le indicazioni riportate nella precedente Circolare“. Qual è il suo pensiero a riguardo?

In effetti questo è un punto delicato. Sebbene la congruenza della struttura delle nuove norme con quelle del 2008 consenta in linea di principio di riferirsi alla precedente circolare, è necessario pur tuttavia evidenziare che alcuni punti, tra cui quelli connessi come detto alle costruzioni esistenti, richiedono uno specifico approfondimento.

Un’ultima domanda: molte introduzioni evidenziano un grande passo verso l’armonizzazione con la normativa europea. Sebbene il tessuto europeo sia molto eterogeneo, c’è la possibilità che un giorno vi sia un unico testo per tutti i paesi membri europei?

Su tale fronte si potrebbero aprire molti dibattiti; non vi è dubbio alcuno che l’Europa dovrebbe rappresentare una opportunità per gli operatori economici, siano esse imprese o professionisti ed indipendentemente dalla grandezza degli stessi. Tuttavia, il frammentato quadro normativo non solo tecnico, rappresenta ancora uno dei principali limiti ad una reale apertura dei mercati; l’Europa sta già lavorando sul fronte della standardizzazione dell’uso dei prodotti e dei materiali da costruzione ma molto è ancora da fare ancora sull’omogeneizzazione delle norme.

Grazie professore.

A voi!

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